venerdì 18 febbraio 2011

GARANZIE SUL POSTO DI LAVORO

La donna incinta non può essere licenziata dal datore di lavoro nel periodo compreso tra l'inizio della gestazione e il compimento del primo anno di età del bambino, salvo che per colpa grave (ad esempio furto), cessazione dell'azienda, scadenza del contratto a termine. In caso di licenziamento la donna ha il diritto di chiedere, agendo per vie legali, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni. Durante questo arco di tempo la lavoratrice non può nemmeno essere messa in cassa integrazione o essere soggetta a riduzione dell'orario di lavoro. Dall'inizio della gravidanza fino a sette mesi dopo il parto non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi o a lavori pericolosi. Le dimissioni volontarie della madre lavoratrice devono essere comunicate all'Ispettore del lavoro, che deve dare la propria approvazione per renderle efficaci. Con questo sistema si cerca di scoraggiare la pratica, per fortuna sempre più rara, di far firmare alle lavoratrici appena assunte una lettera di dimissioni con la data in bianco, da utilizzare in caso di maternità.

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